Regolamento per la frequenza di studenti uditori
Criteri integrazione studenti
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Art. 1 – Premessa Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento ed, in questo caso, anche delle priorità individuate a livello nazionale; in tale senso nell’ottica del contrasto alla dispersione scolastica il Liceo artistico statale A. Modigliani di Padova, intende: ● venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi/e; ● offrire opportunità di sostegno e orientamento agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato; ● favorire l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio permettendo un’esperienza di scolarizzazione. Art. 2 – Principi generali 1. La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente uditore esterno. L’uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata dal Consiglio di Classe. Non è ammessa la frequenza di un uditore esterno proveniente dall’Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico. L’ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole. 2. All’atto dell’iscrizione viene fornita copia del Regolamento di Istituto, del Regolamento Studente Uditore e un opuscolo informativo sulle norme di comportamento in caso di emergenza (terremoto, incendio, etc.). Art. 3 – Condizioni e requisiti 1. L’ammissione alle lezioni è subordinata all’approvazione del Consiglio di Classe interessato. Il Dirigente Scolastico, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule, del numero complessivo degli alunni, dell’analisi eventuale della complessità e/o problematicità della classe potenzialmente accogliente e di ogni altro elemento che possa ostare all’accettazione della stessa, in particolare tenuto conto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l’ammissione o la non ammissione dello studente uditore. 2. Ai fini dell’ammissione, in qualità di uditore esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire. 3. Agli studenti uditori è richiesto il versamento del contributo volontario, nella misura definita per gli studenti iscritti alla stessa classe. Il contributo include la quota per la copertura assicurativa rispetto agli infortuni e responsabilità civile. Art. 4 – Adempimenti 1. Lo studente uditore esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione. Non vi sono obblighi di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti della scuola. 2. Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell’anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. Può esservi ammesso anche l’alunno ritirato che abbia i requisiti per sostenere l’esame di Stato. 3. L’uditore o i tutori fanno domanda su un Modello della scuola. Esclusivamente per ragioni di sicurezza, il comportamento dello studente uditore deve, in entrata e/o in uscita anticipata essere riportato sul Registro elettronico. 4. L’uditore può, nei tempi stabiliti dalla normativa, provvedere personalmente a presentare domanda per ammissione agli esami di idoneità o di Stato. Art. 5 – Obblighi 1. L’uditore è tenuto a presenziare alle lezioni per l’intero arco della giornata, secondo l’orario di lezione o, eventualmente, secondo gli accordi presi col Consiglio di Classe. 2. Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d’Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. 3. In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni, in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni. 4. Non è richiesta la giustificazione di assenze. Lo studente uditore deve tuttavia uniformarsi agli orari scolastici concordati al momento dell’ammissione: l’ingresso in classe e l’uscita dalla stessa sono consentiti esclusivamente al suono delle campanelle. Diverso il caso previsto dalla DDI. 5. Nel caso di studente minorenne e solo dopo reiterate assenze, il Coordinatore di classe avrà cura, tramite la Segreteria didattica, di informare la famiglia.
Licenza
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